Salta al contenuto
5.21 Chi sono i beneficiari della Circolare 19/2001?
- Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduto una comprata da un’ impresa prima del 22 maggio 1993 con l’ Iva al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993. In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell’immobile venduto era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
Chi ha fatto costruire in proprio con contratto di appalto la precedente prima casa da un’impresa anche anteriormente al 22 maggio 1993.
- Il contratto di appalto deve essere stato a suo tempo registrato ed alla data di consegna dell’immobile venduto il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l’acquisto della prima casa.
- Chi riacquistando una prima casa ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici di prima casa o con Iva ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto.
- Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all’ imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due case), ma in modo proporzionale rispetto all’unico immobile interessato.
- Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di Tassa di Registro od Iva dal singolo comproprietario per la propria quota.
- Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che, una volta finito, non non rientri nella categoria di lusso.
- Chi vende una casa ereditata o ricevuta in donazione, se il defunto o il donatore l’aveva acquistata con i benefici della prima casa.
- Il credito d’ imposta si trasferisce agli eredi e va riportato nella denuncia di successione e va ad incrementare l’imponibile tassabile.
- Chi acquista od ha acquistato e rivenduto un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici e studi privati), ma di fatto adibito a prima casa, a condizione che possa dimostrarne l’effettiva destinazione.
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link