L’Agente Immobiliare percepisce il suo compenso unicamente ad affare concluso e salvi patti contrari nulla gli è dovuto in caso di mancata conclusione dell’affare. Per conclusione dell’affare si intende la sottoscrizione, da ambo le parti, di un compromesso od analogo documento anche redatto in forma privata con valenza giuridica che documenti l’avvenuto accordo. Pertanto la conclusione di un contratto preliminare di compravendita per il tramite dell’agenzia comporta per questa, sempre e già da quel momento il diritto a richiedere la provvigione e ciò vale anche se successivamente decidete di rinunciare all’affare o non addivenite alla stipula del rogito notarile.