Se il contribuente ha dichiarato in atto un valore non inferiore a quello determinato su base catastale, l’ufficio non procede alla rettifica di valore.
Le disposizioni della Finanziaria 2006 in materia di determinazione della base imponibile catastale nei trasferimenti immobiliari, introdotte dal comma 497 della legge n. 266/2005 hanno infatti stabilito che per le compravendite di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze fra persone fisiche non agenti nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta resa dalla parte acquirente al notaio all’atto della cessione, la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in deroga a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 131/86, è costituita dal valore catastale dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, di detto DPR, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Tale disposizione non si applica per le vendite giudiziarie, le vendite forzate ed i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. In questo caso è possibile per l’ufficio procedere comunque all’accertamento (Circolare n. 7 del 7/02/06).