L’acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell’atto di compravendita:
- di avere la residenza, o di stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare.
- di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra casa situata nello stesso Comune dove sorge l’immobile da comprare.
- di non possedere in Italia, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro appartamento acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa.
- Per fruire del regime fiscale agevolativo non è più richiesto, come in precedenza, che l’immobile acquistato sia destinato a propria abitazione principale.
- L’acquirente non deve vendere prima di 5 anni l’immobile acquistato con lo sconto fiscale, pena la perdita delle agevolazioni oltre ad una sanzione pari al 30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a meno che non riacquisti entro un anno altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (valgono le risultanze dei registri anagrafici).
- Se la vendita della prima abitazione avviene dopo i 5 anni dall’acquisto non si decade dalle agevolazioni concesse all’atto della compravendita.