Dal 1° gennaio 1999 chi entro un anno dalla vendita della precedente prima casa ne compera un’altra da destinare a prima casa ha diritto ad un credito (bonus fiscale) pari all’imposta di registro o all’ Iva pagata sul primo acquisto agevolato.
Pertanto chi ha acquistato la prima casa dopo il 24 aprile 1982 (data di entrata in vigore della legge “Formica” N° 168/82) usufruendo delle agevolazioni per la prima casa e vuole cambiarla per comperarne un’altra, può utilizzare lo sconto fiscale. E’ invece escluso dall’agevolazione chi prima del 23 maggio 1993 ha acquistato la prima casa da un’impresa o da una società immobiliare pagando l’Iva del 4%, in quanto l’aliquota non era agevolata ma ordinaria.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate N° 19 del 1° marzo 2001 ha esteso la validità del bonus fiscale anche per gli acquisti fatti prima del 22 maggio 1993 per gli immobili comprati o fatti costruire da un’impresa, e prima del 30 dicembre 1993 per quelli di cui si era assegnatari in cooperativa.