Decade dalle agevolazioni il contribuente che:

  • abbia prestato una dichiarazione falsa sulla sussistenza dei requisiti;
  • abbia deciso di rivendere o di trasferire anche a titolo gratuito immobili acquistati con i benefici della prima casa prima della scadenza dei 5 anni dalla data del rogito.

Oltre alla perdita delle agevolazioni, in questi casi si applica una sanzione pari al 30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre che gli interessi di mora.
La penalizzazione non si applica nel caso in cui il venditore riacquisti entro un anno dall’alienazione dell’immobile comprando un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Anzi in questo caso scatta il credito d’imposta.